COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CALLIANO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore NEGRO Guido schierato nella gara CALLIANO – SPARTAK CLUB del 13.11.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone Asti

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 24 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CALLIANO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore NEGRO Guido schierato nella gara CALLIANO – SPARTAK CLUB del 13.11.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone Asti Il reclamo in oggetto, con il quale la Società CALLIANO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società SPARTAK CLUB del giocatore NEGRO Guido in quanto non regolarmente tesserato per detta Società, deve essere respinto. Risulta, infatti, dalla comunicazione 18.11.2005 dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., presente in atti, che il giocatore in questione è regolarmente tesserato per la Società SPARTAK CLUB dal 12.11.2005, a seguito di avvenuto trasferimento dalla precedente Società di appartenenza U.S. PRAIA. Quindi, in data 13.11.2005, poteva legittimamente partecipare alla gara in questione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso presentato dalla A.C. CALLIANO. Dispone a carico della predetta società il pagamento della tassa di reclamo pari ad Euro 130.
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