COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29 settembre 2005 Delibere della Commissione Disciplinare Gara: L. PALESE – A.C. BITETTO dell’11 settembre 2005 (Reclamo dell’A.C. BITETTO in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Boschetti Marco).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 29 settembre 2005 Delibere della Commissione Disciplinare Gara: L. PALESE – A.C. BITETTO dell’11 settembre 2005 (Reclamo dell’A.C. BITETTO in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Boschetti Marco). L’A.C. Bitetto ha presentato reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Boschetti Marco per tre giornate(cfr. Com. Uff.n. 11 del 15 settembre 2005).Dall’esame degli atti ufficiali si rileva che l’arbitro non ha riportato alcun danno fisico dalla spinta ricevuta dal calciatore e che, pertanto, può accedersi ad una riduzione della sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo presentato dall’ A.C. Bitetto, riducendo a 2(due) giornate la squalifica inflitta al calciatore Boschetti Marco; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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