COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. GINOSA – G.S. A. PONZETTA del 30 ottobre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S. GINOSA – G.S. A. PONZETTA del 30 ottobre 2005 (Reclamo dell’A.S. Ginosa avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore CASSANELLI FRANCESCO OMAR). Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Taranto, con Com. Uff. n. 14 del 3 novembre 2005, ha trasmesso a questa Commissione Disciplinare, competente in materia, il reclamo dell’A.S.Ginosa per la partecipazione alla gara in oggetto del calciatore Cassanelli Francesco Omar, tesserato con il G.S. Ponzetta, in posizione irregolare. Questa Commissione Disciplinare ha accertato, dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore, squalificato per una gara alla fine del campionato 2004 – 2005 con la Società Montemesola, non risulta aver scontato detta squalifica. Pertanto il calciatore Cassanelli Francesco Omar non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. -Visto ed applicato l’art. 12 n. 5 lett. a)C.G.S. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’A.S.Ginosa e, per l’effetto, infliggere al G.S. A. Ponzetta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore dell’A.S.Ginosa; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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