COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL BAUNESE (CAMPIONATO DI PROMOZIONE) Avverso il risultato della gara Terralba / Baunese del 25.09.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°12 DEL 13 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL BAUNESE (CAMPIONATO DI PROMOZIONE) Avverso il risultato della gara Terralba / Baunese del 25.09.2005. La Società Pol. Baunese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara Terralba / Baunese, del 25.09.2005, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione del Terralba, il giocatore Costella Manolo, in posizione irregolare, perché squalificato per una giornata, come da C.U. n° 46 del 26.05.2005 del Comitato regionale. La reclamante ha sostenuto che tale sanzione non è stata scontata in precedenza, e, pertanto, non avendo il Costella Manolo titolo per partecipare alla gara, ha domandato l’applicazione della sanzione della perdita della stessa, col risultato di 0 a 3, a carico della società Terralba. Quest’ultima non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, rilevato il fondamento del reclamo, in applicazione dell’art.12 n°5 e dell’art. 41 del C.G.S., DELIBERA: - di accogliere il medesimo e di infliggere alla società Terralba la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3; - di infliggere al giocatore Costella Manolo una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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