COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 DEL 27 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE .S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 13.10.2005. Gara Buddusò / Barisardo del 09.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 DEL 27 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE .S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 13.10.2005. Gara Buddusò / Barisardo del 09.10.2005. La società U.S. Barisardo ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitta al giocatore Orrù Giovanni, ritenuto responsabile, al termine della gara, mentre l’arbitro si allontanava dagli spogliatoi, di avergli sbarrato minacciosamente la strada e di averlo invitato ad appartarsi con lui che “gliel’avrebbe fatta vedere”, rivolgendogli ancora minacce ed ingiurie; allontanato da alcuni dirigenti, di essersi poco dopo avvicinato al direttore di gara, rivolgendogli altre minacce. La reclamante, pur disapprovando il comportamento del proprio giocatore, ha domandato una adeguata riduzione della sanzione, ritenendola sproporzionata in relazione alla reale portata degli episodi, nei quali, a suo dire, non si ravviserebbero estremi di particolare gravità e di violenza. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, rileva che al termine della gara il giocatore Orrù Giovanni si è reso effettivamente responsabile della deprecabile condotta nei confronti dell’arbitro, consistita nelle minacce e nelle ingiurie riferite. La portata di tale comportamento va tuttavia circoscritta alle espressioni proferite, senza che in esso siano individuabili aspetti di particolare gravità e/o violenza che possano giustificare la sanzione adottata dal G.S., che va pertanto ridotta. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Orrù Giovanni a tre giornate effettive. Dispone il non addebito della tassa.
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