COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 DEL 27 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. GIOVANILE JASNAGORA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 29.09.2005. Gara Atletico Selargius / Jasnagora del 25.09.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 DEL 27 OTTOBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. GIOVANILE JASNAGORA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 29.09.2005. Gara Atletico Selargius / Jasnagora del 25.09.2005. La Pol. Giovanile Jasnagora ha preannunciato, con comunicazione pervenuta in data 06.10.2005, reclamo avverso la squalifica del calciatore Carlini Ivan, irrogata dal G.S. con provvedimento pubblicato nel C.U. n° 10 del 29.09.2005. Al preannuncio non ha fatto seguito il reclamo nei termini previsti; pertanto la Commissione dispone, ai sensi dell’art. 29, comma 8 del C.G.S., l’incameramento della relativa tassa.
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