COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S. 86 VILLAPUTZU ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 20.10.2005. Gara 86 Villaputzu / Jupiter del 16.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S. 86 VILLAPUTZU ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 20.10.2005. Gara 86 Villaputzu / Jupiter del 16.10.2005. La A.S. 86 Villaputzu ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore Scarano Giorgio, perché, espulso per avere colpito con un pugno al volto un avversario, alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi gravemente offensive al direttore di gara. La reclamante contesta l’entità della squalifica, ritenendola eccessiva. Assume, infatti, che il giocatore, pur essendosi reso responsabile di un gesto non corretto per aver posto la propria mano sulla fronte di un avversario, così legittimando l’espulsione, non si rese responsabile di alcun atto violento. Contesta altresì che egli abbia proferito frasi volgari all’indirizzo dell’arbitro, dopo l’espulsione, nell’allontanarsi dal terreno di gioco. La Commissione, letto il referto arbitrale, nel quale vengono espressamente riportati tanto l’atto violento consistito nel pugno inferto dallo Scarano Giorgio sul volto di un avversario che le espressioni volgari proferite dal medesimo all’indirizzo del direttore di gara, ritiene provati gli addebiti. La portata dell’atto violento, aggravata dalle espressioni volgari proferite, giustificano l’entità della sanzione adottata, che deve perciò essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it