COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo proposto dal tesserato Secci Antonio tesserato per la società G.S. Meana Sardo Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 27.10.2005. Gara Meana Sardo / Tanca Marchesa del 23.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo proposto dal tesserato Secci Antonio tesserato per la società G.S. Meana Sardo Avverso delibera G.S. C.U. n° 14 del 27.10.2005. Gara Meana Sardo / Tanca Marchesa del 23.10.2005. Il giocatore Secci Antonio del Meana Sardo ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al medesimo perché, espulso per aver colpito a gioco fermo un avversario con il pallone, alla notifica del provvedimento proferiva frasi ingiuriose e minacciose. Il reclamante contesta l’entità della squalifica, ritenendola eccessiva. Assume, infatti, che il gesto consistito nell’aver lanciato il pallone sulle gambe di un avversario, pur scorretto, non avrebbe dovuto giustificare un provvedimento sanzionatorio così grave. Peraltro, nelle espressioni proferite all’indirizzo del direttore di gara non sarebbe ravvisabile, a suo dire, la volontà di offendere quest’ultimo, essendo state esse piuttosto dettate dalla sorpresa del provvedimento di espulsione. La Commissione, letto il referto arbitrale, nel quale vengono descritti gli addebiti che determinarono il provvedimento di espulsione nei confronti del giocatore Secci Antonio, ritiene di poter accedere alle tesi del reclamante. Nel gesto sanzionatorio non si ravvisano in effetti i connotati della violenza, essendo esso piuttosto inquadrabile come scomposta reazione nei confronti dell’avversario. Nelle espressioni proferite all’indirizzo dell’arbitro non si ravvisano, peraltro, aspetti di particolare gravità, cosicchè, per le suddette ragioni, la squalifica va adeguatamente ridotta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Secci Antonio a due giornate effettive. Dispone il non addebito della tassa.
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