COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. FOLGORE MAMOIADA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 13.10.2005. Gara Gairo / Folgore Mamoiada del 09.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. FOLGORE MAMOIADA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 13.10.2005. Gara Gairo / Folgore Mamoiada del 09.10.2005. La Pol. Folgore Mamoiada ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3; 2) squalifica di cinque gare effettive inflitta al giocatore Sanna Augusto. I suddetti provvedimenti sono stati adottati dal G.S. che, sulla base del referto arbitrale, ha rilevato; - che, dopo aver subito un fallo, il calciatore del Gairo Nieddu Gianluca reagiva dando un calcio a gioco fermo all’avversario; -che dal quel momento si scatenavano diversi focolai di rissa in differenti punti del terreno di gioco, nei quali erano coinvolti giocatori di entrambe le squadre, che l’arbitro non riusciva ad identificare; - che i tafferugli proseguivano nonostante i dirigenti di entrambe le squadre si impegnassero per sedarli; - che in tali concitate fasi si avvicinava all’arbitro il calciatore Sanna Augusto ( Folgore Mamoiada), il quale, nello strattonarlo con veemenza ed insultarlo, lo esortava ad assumere provvedimenti, venendo infine allontanato da un dirigente della propria società; - che si univano alla rissa diversi tifosi, penetrati nel terreno di gioco attraverso un cancello; - che la situazione tornava alla calma dopo 7/10 minuti e l’arbitro disponeva la sospensione della gara; - che, alla luce del largo numero di persone coinvolte nella rissa, dei diversi punti del campo in cui i tafferugli si sviluppavano e della partecipazione agli scontri, oltre di tesserati, anche di tifosi che avevano invaso il campo penetrando da un cancello di recinzione, si erano verificati fatti che rendevano oggettivamente pregiudizievole per l’incolumità dell’arbitro e dei tesserati la prosecuzione dell’incontro (art. 64 N.O.I.F.) e comunque tali da non consentire all’arbitro di dirigere la gara con piena indipendenza di giudizio. La reclamante ha contestato il fondamento degli addebiti, osservando, in particolare: - che, quanto alla condotta dei propri tesserati, la descrizione degli episodi fornita dall’arbitro risulta troppo evasiva, tale da non individuare i responsabili, peraltro non appartenenti alla Folgore Mamoiada, perché come tali non identificati; - che i propri tifosi non parteciparono agli scontri; - che la squalifica inflitta al giocatore Sanna Augusto appare sproporzionata, in considerazione del fatto che egli si limitò a richiamare l’attenzione dell’arbitro, senza colpirlo. La Commissione ha convocato a chiarimenti il direttore di gara, che ha confermato che le risse createsi in campo coinvolsero i giocatori di entrambe le squadre. Egli ha precisato altresì che in campo entrarono una decina di persone e che non fu però in grado di individuarne la fazione di appartenenza. Lo stesso direttore di gara ha confermato infine di essere stato strattonato dal giocatore Sanna Augusto, al termine delle risse, e di aver ritenuto opportuno porre fine alla gara non tanto per gli episodi verificatisi in campo quanto per quello che sarebbe potuto succedere alla ripresa del gioco. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale e delle precisazioni fornite dallo stesso direttore di gara in sede di audizione, ritiene pertanto pienamente provati gli addebiti, così come sopra riportati. I provvedimenti sanzionatori adottati a carico della società Folgore Mamoiada e del giocatore Sanna Augusto trovano pieno fondamento sia per quanto concerne il reale accadimento dei fatti, sia per ciò che concerne la loro gravità e sia per le conseguenze derivatene ai fini della decisione di sospensione adottata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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