COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE G.S. MONTE ALMA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 13.10.2005. Gara Romangia / Monte Alma del 09.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE G.S. MONTE ALMA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 13.10.2005. Gara Romangia / Monte Alma del 09.10.2005. La società Monte Alma proponeva rituale reclamo avverso la delibera relativa alla gara in oggetto con la quale il Giudice Sportivo infliggeva ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La reclamante assumeva che il Giudice Sportivo non avrebbe ricostruito esattamente i fatti e conseguentemente avrebbe, in particolare, applicato delle sanzioni inadeguate; concludeva chiedendo in via principale che venisse confermato il punteggio di 3 a 1 in suo favore, acquisito al momento della sospensione, ed in subordine che venisse ripetuta la gara in campo neutro. Assumeva, altresì, che l’episodio alla sospensione della gara veniva generato unicamente dalla condotta di un tesserato della società Romangia che si sarebbe introdotto negli spogliatoi della società ospite tentando di aggredire il giocatore della stessa società Monte Alma che era stato appena espulso; del resto, secondo la reclamante, va infine considerato che al momento dell’interruzione la stessa società reclamante vinceva per 3 a 1 e quindi aveva interesse a proseguire la gara. Il direttore di gara, sentito dalla Commissione, confermava integralmente il rapporto. Da un lato ribadiva che l’episodio che aveva scatenato la mischia, che poi lo aveva indotto a sospendere la gara, venne originato dal comportamento di un individuo ( non identificato) che indossava la tuta della società ospitante, reo di essersi introdotto nello spogliatoio della squadra ospitata ove si trovavano, oltre al giocatore espulso, anche altri componenti della stessa squadra; dall’altro, tuttavia, confermava che vi erano moltissimi spettatori (circa 200) della società Monte Alma che pressavano sul cancello di accesso da parte della tribuna verso gli spogliatoi, tentando di scardinarlo per dirigersi dove vi era la mischia fra i giocatori delle due squadre senza riuscirvi per l’intervento del custode della società Romangia che evitava che venisse aperto. Pertanto, la situazione di cui sopra, imputabile al comportamento di entrambe le squadre, e segnatamente del tesserato non identificato della società Romangia e del pubblico della società Monte Alma di gran lunga più numeroso di quello della società ospitante, è stata tale da non consentire la prosecuzione della gara; legittimamente l’arbitro, dopo aver cercato ed atteso inutilmente di riprendere la gara, constatato che la mischia non cessava e vi era la possibilità anche che anche il pubblico potesse dirigersi verso gli spogliatoi, la sospendeva decretandone la fine. Per questi motivi, la Commissione respinge il ricorso proposto dalla società Monte Alma e dispone l’addebito della tassa.
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