COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari Avverso il risultato della gara Nurri / Andromeda del 16.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 3 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari Avverso il risultato della gara Nurri / Andromeda del 16.10.2005. La società Nurri ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa avrebbero preso parte, nelle fila dell’Andromeda, i giocatori Casula Fabrizio e Boi Stefano rispettivamente nati il 18.12.1989 e il 20.09.1990, in posizione irregolare perché di età inferiore ai sedici anni senza avere la prescritta autorizzazione alla attività agonistica. La società Andromeda non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, - accertata la regolare notifica del ricorso alla controparte mediante allegazione di copia della ricevuta della notifica; - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Sardegna; - rilevato che dagli atti, alla disputa della gara, ha preso parte il solo giocatore Boi Stefano non in possesso dell’attestato di maturità agonistica; - considerato pertanto che il giocatore Boi Stefano ha partecipato alla gara in posizione irregolare, DELIBERA di accogliere il reclamo della società Nurri e di infliggere alla società Andromeda la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il risultato di 0 a 3. Dispone ill non addebito della tassa.
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