COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 10 NOVEMBRE 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. SENORBI’ ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Carloforte / Senorbì del 23.10.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 10 NOVEMBRE 2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
POL. SENORBI’ ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso il risultato della gara Carloforte / Senorbì del 23.10.2005.
La Pol. Senorbì ha proposto reclamo, davanti a questa Commissione, avverso la omologazione della gara in epigrafe, domandando l’applicazione della sanzione della perdita di essa, col risultato di 0 a 3 a carico della S.S. Carloforte.
La reclamante ne ha contestato la regolarità, sostenendo che la propria formazione, al 38° del secondo tempo, a seguito dell’aggressione subita da un proprio giocatore, si trovò in condizioni di inferiorità numerica ( erano state già fatte le tre sostituzioni consentite ), senza che tale menomazione, addebitabile alla società avversaria, sia stata adeguatamente riportata dall’arbitro nel proprio referto.
La Commissione rileva la propria incompetenza a decidere sul reclamo, che, ai sensi dell’art. 24, n° 3 e 5, lett.b) del C.G.S., avrebbe dovuto essere proposto davanti al Giudice Sportivo.
Per tali motivi, DICHIARA il reclamo inammissibile.
Dispone l’addebito della tassa.
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