COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. C.M.S. ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Uta 90 / C.M.S. del 06.11.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
POL. C.M.S. ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso il risultato della gara Uta 90 / C.M.S. del 06.11.2005.
La reclamante chiede sia inflitta alla Pol. Uta 90 la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare.
Sostiene la società Pol. C.M.S. che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle file della società Uta 90, il giocatore Zuddas Elia pur non avendone titolo in quanto svincolato con decorrenza 30.06.2005.
La società Uta 90 ha controdedotto sostenendo che il giocatore Zuddas Elia è stato tesserato il 21.09.2005 con modello richiesta di tesseramento n° 242686.
La Commissione, rilevato che la società ha ottemperato a tutte le norme procedurali ed accertato che il giocatore Zuddas Elia è stato regolarmente tesserato dalla Pol. Uta 90 con richiesta di tesseramento n° 242686, depositata presso gli uffici del C.R. Sardegna della F.I.G.C. in data 21.09.2005 e registrata il 18.11.2005, talchè deriva che la posizione di detto giocatore era regolare, DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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