COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. SAN MAURO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari 9 Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 03.11.2005. Gara San Mauro / Donori del 30.10.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 24 novembre 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. SAN MAURO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari 9 Avverso delibera G.S. C.U. n° 11 del 03.11.2005. Gara San Mauro / Donori del 30.10.2005. La società Pol. San Mauro ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a suo carico; 2) sanzione pecuniaria di Euro 150,00 per la presenza di estranei nel recinto di gioco. Detti provvedimenti sono stati adottati per via degli episodi, (conseguenti alla espulsione di giocatori delle due squadre ed all’entrata in campo, da una porta lasciata incostudita, di uno spettatore locale che aveva colpito un calciatore del Donori) che avevano indotto il direttore di gara, al fine di garantire l’incolumità dei contendenti, di sospendere l’incontro e di portarsi negli spogliatoi. La situazione così determinatasi aveva peraltro impedito la ripresa del gioco. La reclamante ha contestato gli addebiti, assumendo che le sanzioni adottate a proprio carico devono ritenersi ingiustificate, non avendo, la società San Mauro, motivo di lamentare alcunchè al momento dell’interruzione, considerato che conduceva col risultato di 2 a 1. La Commissione, - letto il referto arbitrale, dal quale si ricava la prova della corresponsabilità della reclamante sulla decisione di sospensione dell’incontro da parte del direttore di gara ( sia per gli incidenti verificatisi fra i giocatori di entrambe le contendenti, sia per l’entrata in campo di uno spettatore, da una porta lasciata incostudita, che determinava una situazione di pericolo, a seguito dell’aggressione subita dal giocatore del Donori); - considerato altresì la congruità della sanzione pecuniaria, DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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