COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare RICORSI F.C. SERRADIFALCO (CL) – (per posizione irregolare calciatore Cannella Giuseppe – GARA SERRADIFALCO/PRIZZI del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G”) – Proc. n. 14/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare RICORSI F.C. SERRADIFALCO (CL) – (per posizione irregolare calciatore Cannella Giuseppe – GARA SERRADIFALCO/PRIZZI del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “G”) – Proc. n. 14/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Cannella Giuseppe (nato il 6.05.1984) schierato dalla Società U.S.C. Prizzi nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Cannella Giuseppe non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, perchè squalificato per una gara per recidività in ammonizioni in data 15.05.2005 (C.U. n. 71 del 19.05.2005 – gara play-off) vedi C.U. n. 6 del 27.07.2005; Pertanto, DELIBERA: di infliggere alla Società U.S.C. Prizzi la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3; senza addebito di tassa.
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