COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. MONTEMAGGIORE (PA) – (avverso squalifica calciatore Bertolino Michele fino al 30.6.2006 – GARA CASTELLANA/MONTEMAGGIORE del 18.9.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n. 16 del 21.09.2005 – Proc. n° 9/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S.D. MONTEMAGGIORE (PA) – (avverso squalifica calciatore Bertolino Michele fino al 30.6.2006 – GARA CASTELLANA/MONTEMAGGIORE del 18.9.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n. 16 del 21.09.2005 – Proc. n° 9/A –
Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Montemaggiore chiede la revisione e la riduzione del provvedimento in epigrafe riportato. Sostiene la ricorrente che il comportamento del proprio tesserato è stato censurabile e poco rispettoso nei confronti del direttore di gara, ma non violento come così apparso;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
La puntale e precisa descrizione dei fatti da parte del direttore di gara, fa confermare a questa Decidente quanto statuito nel merito, in primo grado, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo;
Pur tuttavia si propone una riduzione al 30.3.2006, tenuto conto che la condotta contestata al calciatore interessato non è di particolare gravità così come riportato nello stesso rapporto di gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
in accoglimento parziale dell’appello di determinare la squalifica al calciatore Bertolino Michele fino al 30.3.2006, senza addebito di tassa alla Società A.S.D. Montemaggiore
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