COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare CITTA’ DI MONREALE – (avverso squalifica allenatore Saladino Salvatore sino al 30.10.2005 – GARA CITTA’ DI MONREALE/PANORMUS DEL 24.9.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” C.U. n° 17 del 28.9.2005) – Proc. n° 11/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 12/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare CITTA’ DI MONREALE – (avverso squalifica allenatore Saladino Salvatore sino al 30.10.2005 – GARA CITTA’ DI MONREALE/PANORMUS DEL 24.9.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” C.U. n° 17 del 28.9.2005) – Proc. n° 11/A Ricorre la Società Città di Monreale per i provvedimenti in epigrafe riportatati, sostenendo che il proprio tesserato allenatore Saladino Salvatore, non si sarebbe reso responsabile di condotta di particolare gravità così come riportato nel rapporto di gara; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Tutto quanto riportato dal direttore di gara, chiaramente e senza ipotesi di dubbio, giustifica e legittima il provvedimento assunto in primo grado; Va altresì annotato l’aggravante che trattasi di allenatore; Pertanto, questa Decidente ne condivide la rubricazione ed il provvedimento sanzionatorio sancita dal Giudice Sportivo in primo esame; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa di Euro 130,00 alla Società Città di Monreale.
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