COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCAPALUMBA (PA) – (posizione irregolare calciatore Mortellaro Ignazio – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/ROCCAPALUMBA del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 16/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCAPALUMBA (PA) – (posizione irregolare calciatore Mortellaro Ignazio – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/ROCCAPALUMBA del 2.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 16/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore in epigrafe indicato, schierato dalla Società Alessandria della Rocca nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Mortellaro Ignazio risulta regolarmente tesserato per la Società Alessandria della Rocca; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa di Euro 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it