COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – (avverso illegittima utilizzazione di un calciatore impiegato in sostituzione del calciatore Giglio Cristian – GARA PROCIDINA/ISOLA DELLE FEMMINE DEL 16.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. A) – Proc. n. 28/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S. CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – (avverso illegittima utilizzazione di un calciatore impiegato in sostituzione del calciatore Giglio Cristian – GARA PROCIDINA/ISOLA DELLE FEMMINE DEL 16.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. A) – Proc. n. 28/A
Ricorre la Società interessata sostenendo che al 24’ del 2’ tempo in sostituzione del calciatore Giglio Cristian è stato impiegato un calciatore non identificato e non iscritto in elenco sotto la generalità di Sarcì Alessandro identificato e iscritto in elenco al n. 13 della Società A.C. Procidina.
Tale illecita partecipazione alla gara è stata tempestivamente segnalata al Direttore di gara. Chiede, conseguentemente l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società A.C. Procidina;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del riscorso, esaminati gli atti di gara, acquisita una dichiarazione suppletiva rilasciata dal Direttore di gara, ritenuta necessaria ed opportuna per l’acquisizione di maggiori e puntuali elementi di giudizio, osserva:
al 24’ del secondo tempo in sostituzione del calciatore Giglio Cristian è entrato per partecipare alla gara, un calciatore non identificato e non iscritto in elenco sotto le generalità di Sarcì Alessandro;
L’arbitro sostiene nel proprio rapporto di gara e confermato nella richiesta dichiarazione suppletiva che il calciatore entrato in campo certamente non rispondeva alle sembianze e struttura fisica del calciatore Sarcì Alessandro, accertatosi della diversità di persona si riservava di provvedere all’ulteriore relativo accertamento a fine gara. Riferisce, l’arbitro che senza motivo alcuno il calciatore, irregolarmente impiegato, dopo circa 10 minuti abbandonava il campo.
A fine gara, su richiesta dell’arbitro, sia il calciatore Sarcì Alessandro che colui subentrato in campo sotto la generalità del Sarcì non erano presenti e avendo abbandonato l’impianto sportivo non erano reperibili.
Invitata la Società Procidina all’udienza del 25.10.2005 si è presentato un Dirigente il quale ha ammesso che quanto denunciato dalla Società A.S. Città Isola delle Femmine risulta a verità, addebitando tutta la responsabilità al proprio allenatore, ammettendo di conoscere i provvedimenti cui dovrà soccombere.
Ciò posto, visto l’art. 12 punto 5 C.G.S.
DELIBERA:
di accogliere il reclamo come sopra proposto, infliggendo a carico della Società A.C. Procidina la punizione sportiva della perdita della gara Procidina/Città Isola delle Femmine per 0 – 3;
di restituire il tesserino intestato a Sarcì Alessandro, allegato al referto di gara, alla Società di appertenenza.
Per l’effetto non è dovuta alcuna tassa.
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