COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI A.P. PARMONVAL di Palermo – (avverso squalifica calciatore Battaglia Antonino per quattro gare – GARA PARMONVAL/ROCCA DI CAPRILEONE del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 26/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.P. PARMONVAL di Palermo – (avverso squalifica calciatore Battaglia Antonino per quattro gare – GARA PARMONVAL/ROCCA DI CAPRILEONE del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A” – C.U. n. 19 del 12.10.2005) – Proc. n. 26/A
Con appello ritualmente proposto la Società Parmonval si duole della eccessività della sanzione in oggetto, in quanto a detta dell’appellante, non sarebbe proporzionata alla entità del fatto censurato.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali dai quali si rileva che il comportamento in esame, posto in essere dal calciatore Battaglia Antonino, osserva che, malgrado non vi siano dubbi di sorta circa l’effettivo accadimento del fatto, per altro ammesso dalla stessa appellante, non è dato rilevare nè l’intensità del gesto aggressivo, nè l’eventuali conseguenze cagionate.
Quanto sopra si ritiene sufficiente per contenere la sanzione in più ridotta misura, meglio descritta in dispositivo, con modificazione della rubricazione della condotta, nella meno grave ipotesi del “gesto aggressivo in danno dell’avversario”;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento dell’appello come sopra proposto, di determinare la sanzione a carico del calciatore Battaglia Antonino (Parmonval) in tre giornate di squalifica.
Senza addebito di tassa.
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