COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. ST. DENIS (ME) – (avverso squalifica tre gare calciatori Fiorito Giuseppe, Dolce Angelo, Allegra Fabrizio e fino al 20.11.2005 Presidente Mosca Giacomo – C.U. n. 11 C/5 del 19.10.2005 – GARA PIERO MANCUSO/ST.DENIS del 15.10.2005 – CAMPIONATO REGIONALE SERIE C/2 CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 32/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. ST. DENIS (ME) – (avverso squalifica tre gare calciatori Fiorito Giuseppe, Dolce Angelo, Allegra Fabrizio e fino al 20.11.2005 Presidente Mosca Giacomo – C.U. n. 11 C/5 del 19.10.2005 – GARA PIERO MANCUSO/ST.DENIS del 15.10.2005 – CAMPIONATO REGIONALE SERIE C/2 CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 32/A L’appellante chiede la riduzione delle squalifiche indicate sopra, negando che siano state assunti atteggiamenti offensivi nei confronti dell’arbitro evidenziando, per ciò che concerne il fatto del calciatore Allegra, che il lancio del pallone avveniva ad oltre dieci metri da dove si era trovato l’arbitro; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta delle risultanze ufficiali di gara, che smentiscono quanto affermato dalla Società appellante; 2) E’ infatti emerso evidente dalla descrizione fornita dal Direttore di gara, l’insieme degli atteggiamenti irriguardosi ed offensivi che sono stati posti in essere dai calciatori indicati e dall’allenatore, mentre per ciò che riguarda il fatto del calciatore Allegra il Direttore di gara afferma di essere stato sfiorato alla testa dal pallone lanciato con le mani, volontariamente e non casualmente; 3) Le sanzioni appaiono adeguate a quanto ascritto ai responsabili, con l’eccezione per il fatto del Mosca Giacomo, trattandosi di affermazioni prive di conseguenze e di relativa rilevanza; P.Q.M. DELIBERA: di confermare le sanzioni a carico dei calciatori Fiorito, Dolce e Allegra (A.S.D. St. Denis); di contenere al 10.11.2005 la sanzione a carico del Mosca Giacomo; senza addebito di tassa.
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