COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI A.POL. MISTRETTA (ME) – (avverso provvedimento Giudice Sportivo penalizzazione di due punti in classifica – GARA MISTRETTA/MAZZARRA’ del 1.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” – C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 29/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare APPELLI A.POL. MISTRETTA (ME) – (avverso provvedimento Giudice Sportivo penalizzazione di due punti in classifica – GARA MISTRETTA/MAZZARRA’ del 1.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” – C.U. n. 20 del 19.10.2005) – Proc. n. 29/A Ricorre la Società interessata per opporsi al provvedimento assunto a suo carico ed in epigrafe indicato; Sostiene, a sua discolpa, la non sussistenza degli elementi che ipotizzerebbe il realizzarsi di responsabilità oggettiva, a carico della Società stessa; Esclude, in proposito, l’aggressione in danno del Collaboratore Ufficiale dell’Arbitro da parte di “altri tesserati non identificati”; Gli incresciosi fatti censurati sono stati posti in essere da due tesserati della ricorrente debitamente identificati e raggiunti da provvedimenti disciplinari punitivi; L’ulteriore punizione contro cui si ricorre realizzerebbe un duplicato di pena per lo stesso fatto; Eccepisce altri argomenti a difesa come “l’irrituale relazione dell’Assistente” che avrebbe scalciato un tesserato. Chiede prima l’annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata una sanzione meno afflittiva con la riduzione della penalizzazione, stante la tenuità del fatto; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Appare del tutto destituita la primaria affermazione della non presenza, partecipativa ai fatti censurati di altri tesserati non identificati; La contestata circostanza trova conferma negli atti ufficiali di gara dai quali si evince che l’Assistente Ufficiale dell’arbitro prima raggiunto e colpito dal calciatore Filetto Andrea e dal Dirigente Scialabba Giorgio, veniva successivamente accerchiato da altri calciatori e dirigenti della Società Mistretta i quali lo colpivano con calci e pugni in tutto il corpo senza potere identificare gli autori; Ciò stante dette circostanze e fatti ipotizzano la realizzazione della nascente responsabilità oggettiva a carico della Società di appartenenza (Mistretta) della quale è chiamata a risponderne; Pertanto, tenuto conto della particolare gravità dei fatti censurati, visti gli artt. 2, 13 C.G.S.; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla A.Pol. Mistretta; con addebito, per l’effetto, della tassa di € 130,00.
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