COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO RANGERS di Palermo (avverso squalifica calciatore Ales Pasquale per otto gare – GARA RANGERS/CLUB ITALIA del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 41/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
G.S. CALCIO RANGERS di Palermo (avverso squalifica calciatore Ales Pasquale per otto gare – GARA RANGERS/CLUB ITALIA del 9.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 41/A
Letto l’appello ritualmente proposto della società appellante in merito alla squalifica inflitta al proprio tesserato, perché lo stesso, a dire della Società, è consapevole dell’errore fatto ma lo stesso è stato involontario: chiede la riduzione della squalifica inflitta;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, e tenuto conto che dal comportamento descritto nel referto di gara che l’arbitro ha puntualmente riferito, non vi sono stati ulteriori conseguenze alla fine della gara, questa Decidente determina la squalifica come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Ales Pasquale (G.S. Rangers) in sei giornate di gara, senza addebito di tassa non versata.
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