COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso squalifica calciatore Cannata Pietro a tutto il 31.12.2005 – GARA RIBERA 1954/KAMARAT del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n. 21 del 26.10.2005) – Proc. n° 43/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso squalifica calciatore Cannata Pietro a tutto il 31.12.2005 – GARA RIBERA 1954/KAMARAT del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n. 21 del 26.10.2005) – Proc. n° 43/A – Ricorre ritualmente la Società interessata, sostenendo che, pur in un clima di vibrata discussione per una decisione tecnica adottata dall’arbitro, il calciatore di che trattasi non ha spintonato violentemente il direttore di gara, ma ha attirato la sua attenzione per conoscere la natura del provvedimento tecnico; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Non è posta in alcun dubbio la condotta censurata dal Cannata Pietro che va rubricata legittimamente in comportamento oltremodo scorretto ed irriguardoso in danno dell’arbitro. Pertanto, non trova ingresso la difesa sostenuta in proposito dalla ricorrente. Il provvedimento disciplinare va determinato come in dispositivo; Pertanto; DELIBERA: di determinare a tutto l’11.12.2005 la squalifica a carico del calciatore Cannata Pietro (Ribera 1954); senza addebito di tassa.
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