COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. SFARANDINA (ME) – (avverso squalifica 6 gare calciatori Triolo Bartolo – GARA SFARANDINA/RODI MILICI del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 48/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 9/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
U.S. SFARANDINA (ME) – (avverso squalifica 6 gare calciatori Triolo Bartolo – GARA SFARANDINA/RODI MILICI del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 48/A –
L’appellante ritiene eccessiva la sanzione a carico del calciatore Triolo, non ravvedendo un comportamento violento nella fattispecie in esame;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Il fatto del calciatore Triolo, come descritto dal direttore di gara, può ricondursi a condotta particolarmente irriguardosa, concentrata a manifestazioni meramente labiali;
Pur confermando la statuita responsabilità appare idonea al caso in esame la sanzione di cui al dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare in 4 gare la sanzione a carico del calciatore Triolo Bartolo;
senza addebito di tassa.
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