COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. TIGER di Brolo – (per posizione irregolare calciatore Ravidà Filippo – GARA TIGER BROLO/TRIPI del 29.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 42/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S.D. TIGER di Brolo – (per posizione irregolare calciatore Ravidà Filippo – GARA TIGER BROLO/TRIPI del 29.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 42/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Ravidà Filippo (nato il 13.06.1983) schierato dalla Società A.P.D. Tripi nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva:
il calciatore Ravidà Filippo non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società A.P.D. Tripi;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.P.D. Tripi la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Sottile Francesco la sanzione dell’inibizione fino al 15.12.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
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