COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. RAMACCA (CT) – (per posizione irregolare calciatore Iurato Salvatore nato il 28.05.1990 – GARA RAMACCA/S.CROCE CAMERINA del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – Proc. n. 46/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
U.S. RAMACCA (CT) – (per posizione irregolare calciatore Iurato Salvatore nato il 28.05.1990 – GARA RAMACCA/S.CROCE CAMERINA del 23.10.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – Proc. n. 46/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Iurato Salvatore (28.05.1990) schierato dalla Società U.P.D. Santa Croce nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Iurato Salvatore risulta regolarmente tesserato e autorizzato per la Società U.P.D. Santa Croce;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa € 130,00.
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