COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. BORGATA TERRENOVE di Marsala – (avverso reiezione reclamo – GARA BORGATA TERRENOVE/BONAGIA S.ANDREA del 22.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 51/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/11/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S.D. BORGATA TERRENOVE di Marsala – (avverso reiezione reclamo – GARA BORGATA TERRENOVE/BONAGIA S.ANDREA del 22.10.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 51/A
L’appellante insiste nel segnalare la posizione irregolare del calciatore M’Barky Mohamed e denuncia l’errore del direttore di gara che avrebbe per due volte ammonito il calciatore n. 18 Montaperto senza provvedere all’espulsione;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva:
- la posizione del calciatore M’Barky Mohamed è regolare, essendo il tesseramento del predetto autorizzato a far data dal 6.10.2005 come risulta da nota dell’Ufficio Tesseramento prot. FG/fg del 4.10.2005;
- tenuto conto cha a norme dell’art. 31 comma 2 il filmato inviato dall’appellante non può essere utilizzato nel caso in specie, può osservarsi che dagli atti e dalle dichiarazioni successivamente acquisite dal direttore di gara non risulta quanto segnalato dall’appellante;
- peraltro anche dallo statino di fine gara, sottoscritto dal dirigente della Società Borgata Terrenove nulla si ravvisa circa il presunto “errore tecnico” che sarebbe stato commesso dal Direttore di gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata € 130,00.
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