COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare C.S.R.C. MISSERIO di Santa Teresa di Riva – (avverso inibizione a tutti gli effetti fino al 15.12.2005 Dirigente-Calciatore Riganò Francesco – GARA PIEDIMONTE/MISSERIO del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D” – C.U. n. 24 del 16.11.2005) – Proc. n. 70/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare C.S.R.C. MISSERIO di Santa Teresa di Riva – (avverso inibizione a tutti gli effetti fino al 15.12.2005 Dirigente-Calciatore Riganò Francesco – GARA PIEDIMONTE/MISSERIO del 13.11.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “D” – C.U. n. 24 del 16.11.2005) – Proc. n. 70/A Ricorre la Società interessata chiedendo l’annullamento ed in subordine una riduzione del provvedimento adottato in primo grado da rubricare, a suo parere, a semplici proteste e non come atteggiamento irriguardoso ed offensivo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: il calciatore Riganò Francesco, con mansioni anche di Dirigente Accompagnatore, unitamente al Sig. Lo Giudice Antonino – Assistente Arbitro di parte -, si sono resi responsabili, a fine gara, di condotta non regolamentare nei confronti dell’arbitro; non è dato raccogliere i termini e le espressioni poste in essere dai due tesserati sopra indicati che, comunque devono rispondere anche di quanto a loro carico riportato nel rapporto di gara; Ciò posto, si ritiene di determinare il provvedimento punitivo, come in dispositivo; Pertanto, DELIBERA: di determinare la squalifica del calciatore Riganò Francesco a tutto l’ 8.12.2005; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it