COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. NUOVA VILLASETA (AG) – (avverso delibera Giudice Sportivo C.P. Agrigento – GARA MONTEREALE/NUOVA VILLASETA del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n. 2/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. NUOVA VILLASETA (AG) – (avverso delibera Giudice Sportivo C.P. Agrigento – GARA MONTEREALE/NUOVA VILLASETA del 6.11.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n. 2/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo per la gara indicata in oggetto invocando la circostanza che la Pol. Nuova Villaseta non era stata informata in alcuna maniera dalla F.I.G.C. della modifica del calendario approvato con il Comunicato Ufficiale del 12.10.2005. Invoca, nelle proprie difese, la causa di forza maggiore e giustifica in tal senso la mancata presentazione della propria squadra per la partita di calcio con il Monte Reale; Chiede di essere sentita dalla Commissione Disciplinare anche al fine di fornire ulteriori chiarimenti; Chiede infine, di annullare le sanzioni affiliate ed il recupero della partita con il Monte Reale del 6.11.2005 e indica a testi i Sigg.ri Salvatore Contino Presidente AIA di Agrigento e il Sig. Selvaggio Dirigente AIA sempre della Sezione di Agrigento. La Commissione Disciplinare, invitata regolarmente la Società appellante all’udienza dibattimentale del 22.11.2005, rileva preliminarmente che a termini di regolamento, non è ammissibile la richiesta istruttoria di audizione testi; sentito il Presidente della Società appellante che all’udienza dibattimentale ha ribadito quanto già rassegnato nelle proprie difese e rassegnando altresì che l’applicazione della norma federale appare contraria a qualsivoglia interesse della Società chiamata soltanto ad applicarla, senza possibilità di diversa interpretazione, rileva: le argomentazioni a difesa non sono conducenti ai fini della peculiarità del ricorso; va osservato in materia che la stessa è regolamentata da un preciso precetto (art. 2 punto 6 C.G.S.) che recita testualmente: “i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”. Nel caso in esame la variazione di calendario è stata debitamente e tempestivamente riportata nel C.U. n. 10 del 15.10.2005 C.P. Agrigento; Ciò premesso l’appello non merita accoglimento; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Pol. Nuova Villaseta confermando il Giudicato di primo esame assunto in ordine alla gara Montereale/Nuova Villaseta del 6.11.2005; per l’effetto si addebita la tassa non versata di € 130,00.
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