F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 18/10/04 APPELLO DELL’ASD AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFI- CA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE, L’AMMENDA DI € 1.500,00 E L’INIBIZIONE DEL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI SINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 31 dell’8.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 18/10/04 APPELLO DELL’ASD AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFI- CA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 4 GARE EFFETTIVE, L’AMMENDA DI € 1.500,00 E L’INIBIZIONE DEL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI SINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 31 dell’8.9.2004) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque squalificava per sei gare effet- tive il campo di gioco e sanzionava con l’ammenda di € 2.500,00 la società Augusta per le incivili intemperanze e violenze dei suoi sostenitori e dei suoi tesserati in occasione della gara Augusta/Genzano del Campionato Nazionale Calcio a Cinque play-off scudetto. Inibiva, inoltre, il dirigente Santanello Giovanni a svolgere qualsiasi attività fino al 30.6.2005. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Augusta riduceva la squalifica del campo di gioco a quattro gare effettive e la sanzione pecuniaria ad € 1.500,00 (Com. Uff. n. 31 dell’8 settembre 2004). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S.D. Augusta sostenendo l’insofferenze e contraddittoria motivazione nonché per travisamento e infondatezza dei fatti, sottolineando come la Commissione Disciplinare non avesse tenuto in debita consi- derazione il referto del Commissario di campo che, secondo la ricorrente, escludeva la partecipazione attiva del dirigente Santanello Giovanni. L’appello è infondato e va respinto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, puntualmente ed effettivamente motivato la propria decisione basando il proprio giudizio sugli atti a sua disposizione, quelli del Giudi- ce Arbitro e del Commissario di campo, che evidenzia e motiva non essere assolutamen- te in contrasto fra loro, in quanto, pur essendoci alcune differenze, tutte confermano la di- namica storica nella quale si è verificato il contatto fra l’arbitro ed il dirigente Santanello che comunque ebbe a dare due o tre spintoni all’arbitro, così come dallo stesso riferito e ribadito e concordano sul comportamento antisportivo avuto dal Santanello; nonché quel- lo intimidatorio e violento tenuto dai tifosi e dai tesserati della A.S.D. Augusta. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla ASD Augu- sta F.C. di Augusta (SR) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it