F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 18/10/04 APPELLO DEL F.C. VIRIBUS CISTERNA MONTELLO AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA VJS VELLETRI/VIRIBUS CISTERNA DEL 5.9.2004 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 13 del 16.9.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 18/10/04
APPELLO DEL F.C. VIRIBUS CISTERNA MONTELLO AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA VJS VELLETRI/VIRIBUS CISTERNA DEL 5.9.2004 (Delibera della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 13 del
16.9.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, riconosciuta la irre- golare posizione del calciatore della Viribus Cisterna Montello Pelle Walter nella gara Vis Velletri/Viribus Cisterna Montello del 5.9.2004 comminava alla società Viribus Cisterna Montello la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro
200,00; inibiva il dirigente accompagnatore Rubino Roberto fino al 1.10.2004, squalifica- va il calciatore Pelle Walter per una giornata ulteriore di gara.
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Viribus Cisterna Montello so- stenendo come il calciatore Pelle Walter, tesserato in data 18.12.03 come da talloncino postale in pari data, al momento della disputa della gara in oggetto avesse scontato la squalifica per n. 4 gare, come da Com. Uff. 35/8 dell’11/12/2003, e precisamente quelle del 21/12/03 Campo Boario/Comprensorio Lepino; del 4/1/04 Bassiano/Campo Boario; dell’11/1/04 Campo Boario/Sonnino.
Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare del
16/9/04 ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il ricorso è infondato e va respinto.
Risulta dagli atti come il tesseramento del calciatore Pelle Walter a favore della so- cietà A.S. Campo Boario sia datata 17/1/04, non emergendo da alcun atto che nella rac- comandata inviata dalla Società alla Commissione Tesseramenti, e datata 18/12/04, sia stato inserito anche il cartellino riguardante il tesseramento del Pelle Walter.
È poi pacifico che l’allegato al C.U. n. 11 del 1/9/04 del C.R. Lazio non costituisca unica fonte ufficiale per l’accertamento di posizioni disciplinari dei tesserati, in quanto nel- lo stesso C.U. a pag. 11/5 punto 2.8 si sottolinea come tale documento sia: “semplice strumento di consultazione fornito alle società, privo di carattere di pubblicazione ufficiale e, pertanto, il C.R. Lazio declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o omissioni”.
Dagli atti ufficiali, risulta inoltre:
- il calciatore non è stato impiegato solo nella gara Cisterna/Canarini Rocca Di Papa
del 14.12.2003; è stato svincolato il 17.12.2003 e ritesserato il 17.1.2004 con il Campo Boario, ove però è stato sempre impiegato nelle gare disputate, successivamente a tale data, fino all’esclusione del Campionato della stessa Società.
E in occasione dell’esclusione dal campionato di una società, se il fatto avviene nel girone di ritorno, i tesserati, non potendo più disputare gare, non scontano più eventuali squalifiche maturate.
Il calciatore Pelle, quindi, dopo il tesseramento per la società A.S. Campo Boario F.L. non ha scontato nessuna delle tre giornate di squalifica che trascinava quale residuo.
Pertanto, al momento della effettuazione della gara in oggetto, la posizione del calcia- tore Pelle Walter risultava irregolare in quanto doveva scontare ancora 3 turni di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Viribus
Cisterna Montello di Cisterna di Latina (LT) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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