F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RECLAMO DELLA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA NETTUNO CALCIO A CINQUE/OLYMPIA CALCIO CUCCURANO DEL 24.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04
RECLAMO DELLA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA NETTUNO CALCIO A CINQUE/OLYMPIA CALCIO CUCCURANO DEL
24.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Marche - Com. Uff. n. 26 del 7.10.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche dichiarava inam- missibile il reclamo proposto dalla Società Olympia Calcio Cuccurrano per difetto di con- traddittorio, reclamo presentato avverso l’esito gara Nettuno Calcio a Cinque/Olympia Calcio Cuccurrano del 24.9.2004 (Com. Uff. n. 26 del 7 ottobre 2004).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Società Olympia Calcio Cuc- currano sostenendo la regolarità del proprio operare nell’ambito della procedura del recla- mo proposto alla Commissione Disciplinare fornendo la prova della comunicazione effet-
tuata con R.R. del reclamo alla controparte Soc. Nettuno Calcio a Cinque che, per mero disguido, non era stata allegata al reclamo inviato alla Commissione Disciplinare.
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Risulta dagli atti che copia del reclamo è stata comunicata alla controparte con R.R. del 27.9.2004 ricevuta in data 28.9.2004, in conformità a quanto disposto dall’art. 42.1
C.G.S..
Pertanto ex art. 33.5 C.G.S. la C.A.F., ritenuta insussistente l’inammissibilità dichiara- ta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, annulla la deci- sione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Olympia Calcio Cuccurano di Cuccurano di Fano (PU), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo versata.
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