F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RECLAMO DEL CALCIATORE CIRACI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DEL- L’INIBIZIONE SINO AL 15.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04
RECLAMO DEL CALCIATORE CIRACI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DEL- L’INIBIZIONE SINO AL 15.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia inibiva fino al
15.12.2004 Ciraci Antonio per aver stipulato un contratto di mensilità con l’A.S. Francavil- la Calcio in violazione dell’art. 42.2 Regolamento L.N.D. (C.U. n. 14 del 14 ottobre 2004).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il Ciraci chiedendo la riduzione della sanzione inflittagli, avendo egli stipulato il contratto in totale buona fede convinto di non infrangere alcuna disposizione.
Il ricorso è inammissibile non essendo lo stesso stato sottoscritto dal ricorrente, in violazione dell’art. 29.1. C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal calciatore Ciraci Antonio, ai sensi dell’art. 29 comma 1, C.G.S., per mancata sottoscrizio- ne dell’appello. Ordina l’incameramento della tassa versata.
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