F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04 RECLAMO DELLA POL. MENDICINO 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIMERI CRICHI/MENDICINO 1969 DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 38 del 26.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04 RECLAMO DELLA POL. MENDICINO 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIMERI CRICHI/MENDICINO 1969 DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 26.10.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 25 ottobre 2004, rigettava il reclamo della Polispor tiva Mendicino avverso la regolarità della gara Simeri Crichi/Mendicino del 10.10.2004 per presunta posizione irregolare del calciatore Mercurio Antonio. La Commissione Disciplinare perveniva alla predetta decisione “rilevato che la Corte Federale con parere pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12/Cf della stagione 2003/2004 ha stabilito che nel caso di squalifica irrogata e non scontata nella stagione precedente con riferimento a gare di Coppa Italia (come nel caso del calciatore Mercurio della società Simeri Crichi) queste vanno scontate nella stagione successiva nelle gare della medesima competizioni (Coppa Italia e Coppa delle Regioni)”. Avverso la predetta decisione proponeva appello davanti a questa Commissione la Polisportiva Mendicino 1969 chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdi- ta della gara a carico della società Simeri Crichi, così come previsto dall’articolo 12 com- ma 5 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il Mercurio avrebbe dovuto scontare la squalifica (maturata, nella scorsa stagione, giocando per altra società) nelle gare ufficiali della prima squadra della Sieri Crichi (sua nuova società di appartenenza). L’appello è infondato e non può essere accolto. La C.A.F. condivide la conclusione alla quale è pervenuta la Corte Federale nel pre- detto parere che si adatta puntualmente al caso in esame. Ne consegue che il ricorso va rigettato e che deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Mendi- cino di Mendicino (Cosenza) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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