F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO POL. EUR NOVA CITTÀ FUTURA AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA EUR NOVA/NUOVA TOR TRE TESTE DEL 2.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO POL. EUR NOVA CITTÀ FUTURA AVVERSO DECISIONI MERITO GA- RA EUR NOVA/NUOVA TOR TRE TESTE DEL 2.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 34 del 4.11.2004) La Polisportiva Eur Nova Città Futura, previo preavviso di reclamo, adiva il Giudi- ce Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio contestando la regolarità della gara Eur Nova Città Futura/Nuova Tor Tre Teste, disputata il 2 ottobre 2004 per il Campiona- to Juniores e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra ospite, sul rilievo che la società avversaria, al 1° del secondo tempo, aveva fatto partecipare al gioco il calcia- tore Ianni Mirko che, durante il primo tempo della par tita, aveva svolto mansioni di guardalinee. La reclamante chiedeva l’assegnazione della vittoria a tavolino, invocando la regola 6 del gioco del calcio in base alla quale un calciatore che inizia una gara come guardalinee non può nella stessa gara partecipare al gioco come calciatore. Il Giudice Sportivo, con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 ottobre 2004, ha respinto il reclamo, irrogando peraltro, con richiamo all’art. 12, commi 5 e 6, C.G.S., al G.S. Nuova Tor Tre Teste l’ammenda di Euro 50,00, l’inibizione al dirigen- te di detta società, Sig. Giuseppe Panetta, l’inibizione fino al 25 ottobre 2004 e al calciato- re la squalifica per una giornata di gara. Tale deliberazione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare che respingeva l’appello della Polisportiva Eur Nova Città Futura con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 4 novembre 2004. La decisione della Commissione Disciplinare è impugnata dalla Polisportiva Eur No- va Città Futura che propone anche in questa sede la tesi e la richiesta prospettate nei procedenti gradi del giudizio. L’appello va respinto. Come correttamente è stato affermato dai primi giudici, e come è già rilevato da que- sta C.A.F. (recl. Pol. Refrancorese avverso decisione gara Refrancorese/Vinchio del 30 novembre 2003), la fattispecie oggetto del presente reclamo è espressamente regolata dall’art. 12 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Per tale disposizione, è prevista la sanzione dell’ammenda a carico della società, l’inibizione per il dirigente accompagnatore e la squalifica per il calciatore per la violazione della normativa concernente l’impiego de- gli assistenti del direttore di gara. La decisione appellata, in conclusione, va confermata. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Eur Nova Città Futura di Roma ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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