F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO S.S. CAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/CAVE- SE DEL 17.10.2004 E LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI TRE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Profes- sionisti Serie C – Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO S.S. CAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/CAVE- SE DEL 17.10.2004 E LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI TRE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Profes- sionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in data 19.10.2004, inflig- geva alla predetta ricorrente, per responsabilità oggettiva, le sanzioni della perdita della gara Taranto/Cavese del 17.10.2004, con il punteggio di 0-3 (stessa sanzione veniva inflit- ta al Taranto Calcio) e dell’obbligo della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse, per il comportamento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori nel corso della predetta gara. Osserva, tra l’altro, il Giudice Sportivo: “(i predetti sostenitori) hanno dato luogo a scontri con le forze dell’ordine di notevoli proporzioni e ad atteggiamenti di straordinaria capacità offensiva, manifestatisi con il continuo e fitto lancio di sassi, cemento armato, spranghe di ferro ed altri oggetti, tutti idonei a cagionare a ciascuna delle persone che si trovavano sul terreno di gioco, nonché a quelle poste nei vari settori dello stadio, gravi le- sioni personali... Di fronte a tale gravissima e persistente situazione, il direttore di gara si determinava a dichiarare definitivamente interrotto l’incontro al 28° minuto del primo tem- po, consapevole, altresì, della circostanza che anche fuori dallo stadio si stevano verifi- cando altri incidenti (tanti che insieme ai colleghi poteva lasciare dopo circa un’ora e sotto scorta della polizia l’impianto sportivo)”. Avverso questa decisione la S.S. Cavese proponeva reclamo alla Commissione Di- sciplinare, richiedendo, con una serie di motivi in fatto e in diritto: 1) “la nullità ed illegitti- mità della decisione per violazione dell’art. 24 C.G.S.”; 2) la revoca della sanzione della perdita della gara (da infliggere solamente al Taranto Calcio “in quanto la sospensione de- finitiva della partita è stata cagionata solo ed esclusivamente dal comportamento partico- larmente violento e minaccioso dei tifosi locali”); 3) in subordine, la ripetizione della gara e 4) la riduzione “in modo considerevole” del provvedimento della squalifica per quattro ga- re effettive del campo di gioco. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, respingeva l’eccezione di illegittimità della delibera assunta dal Giudice Sportivo per presunta violazione dell’art. 24 C.G.S. per i motivi sui quali si tornerà in seguito. Nel merito confermava la decisione del primo giudice, ritenendo “equa e proporzio- nata alla gravità dei fatti la sanzione della perdita della gara” e riduceva a tre giornate ef- fettive la sanzione dell’obbligo della disputa delle gare casalinghe a porte chiuse (la san- zione veniva confermata nei confronti del Taranto Calcio). Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare la S.S. Cavese propo- neva ricorso alla C.A.F., con una serie di motivi in fatto e in diritto. L’appello è infondato e non merita accoglimento. La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e i motivi di ap- pello non inficiano questa conclusione. La ricorrente riproponeva, anche in questa sede, l’eccezione procedurale della quale si è detto in precedenza, richiedendo “la nullità ed il- legittimità della decisione per violazione dell’art. 24 C.G.S.”. È pacifico che, come sostenuto dalla ricorrente, “nonostante il preannuncio telefonico di reclamo al Giudice Sportivo, presentato dalla società entro 24 ore dalla disputa della gara, l’organo di prime cure giudicava sui fatti in questione con delibera del 19.10.2004, senza attendere le motivazioni del ricorso medesimo”. Secondo la S.S. Cavese, l’art. 24 comma 5 C.G.S. “non prevede una gerarchia (né sostanziale e né processuale) tra il procedimento instaurato d’ufficio e quello avviato su reclamo di parte. Ciò significa che il Giudice Sportivo può anche decidere sulla base dei soli documen- ti ufficiali, in assenza di qualunque impulso di parte, ma che, una volta preannunciato o proposto un reclamo, quest’ultimo debba comunque essere esaminato, a prescindere da qualunque discrezionalità in capo all’organo giudicante. Lo stesso Giudice, naturalmente, potrà pronunciarsi secondo le proprie convinzioni, dando intrinseca prevalenza alle risultanze dei rapporti ufficiali ma questo non lo esimerà mai dall’ignorare addirittura il reclamo di parte, quando e se preannunciato, deliberando prima dell’invio delle motivazioni (come è accaduto appunto nel caso di specie). Qui, come è ovvio, la violazione del contraddittorio non c’entra nulla: è a tutti risaputo, in- fatti, come il procedimento davanti al Giudice Sportivo avvenga in assenza di contraddittorio. Quello che appare gravemente violato, invece, è il diritto di difesa del soggetto recla- mante, il quale si ritrova sanzionato senza che il giudice abbia neppure esaminato il ricor- so, come, invece, previsto e garantito dall’art. 24 C.G.S.. Questa Commissione, premessa la delicatezza della questione in punto di diritto, ri- tiene che, nel caso concreto sottoposto al suo esame, tenuto conto della notevole gravità degli episodi di violenza contro le forze dell’ordine sottoposti al vaglio del Giudice Sportivo e della necessità di predisporre, all’esito della decisione, con urgenza, quanto necessario alla regolare prosecuzione del campionato, possa essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare. Una volta istauratosi il procedimento d’ufficio, il reclamo della S.S. Cavese va consi- derato pleonastico (lo si ripete, avuto riguardo, soprattutto, alla specifica “regiudicanda”) e la sua mancata valutazione non integra l’eccepita nullità. Per completezza deve essere anche considerato che i diritti di difesa, in qualche mo- do, affievoliti davanti al Giudice Sportivo, sono stati esercitati a trecentosessanta gradi da- vanti alla Commissione Disciplinare. Passando al merito, per quanto concerne “la violazione e falsa applicazione delle norme del C.G.S. regolanti la responsabilità delle società per fatti violenti commessi da propri sostenitori (artt. 2, 9 e 11 C.G.S.) - Omessa e/o contraddittoria motivazione su pun- ti decisivi della controversia” eccepita dalla S.S. Cavese, va osservato quanto segue. La stessa ricorrente riconosce che “il comportamento di una frangia di pseudo - tifosi della Cavese, in occasione della gara in questione, sia stato sicuramente censurabile e contrario alle regole della sportività e del vivere civile”. Per il resto ci si limita a sostenere che non è stata correttamente valutata “l’effettiva gra- vità delle condotte in rapporto alla sanzione comminata e soprattutto il nesso eziologico tra i comportamenti stessi e la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro”. Il rilievo non può essere condiviso. Correttamente la Commissione Disciplinare ha evidenziato che gli atti ufficiali eviden- ziano incidenti “gravi, reiterati e probabilmente, premeditati che rendono del tutto giustifi- cate le severe sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In particolare, appare del tutto plausi- bile la decisione di sospendere definitiva della gara assunta dall’arbitro”. Con l’impugnata decisione è stata, come detto, ridotta la sanzione alla S.S. Cavese, proprio tenuto conto del fatto che la responsabilità dell’ordine pubblico era affidata al Ta- ranto Calcio e della conseguente, maggiore responsabilità di questa società. Tutte le altre, generiche e marginali, osservazioni sui fatti (presenza dei sassi già nel- lo stadio; incendio del cassonetto; rapporto degli assistenti dell’arbitro e di quest’ultimo; raccomandazione del capitano del Taranto all’arbitro al momento del rientro in campo do- po la prima sospensione, diminuzione del numero dei tifosi della Cavese presenti sugli spalti; minacce pronunciate dalla tribuna centrale; natura degli incidenti fuori dallo stadio) contenute nei motivi, non consentono ulteriori riduzioni delle sanzioni, stante la notevole ricordata entità della lesione del bene protetto dalla norma. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo della società S.S. Cavese di Cava de’ Tirreni (Salerno) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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