F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04 APPELLO SPORTING TORRECUSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPOR- TING TORRECUSO/STELLA AZZURRA DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 40 del- l’11.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04
APPELLO SPORTING TORRECUSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPOR- TING TORRECUSO/STELLA AZZURRA DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissio- ne Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del- l’11.11.2004)
Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo della società Stella Azzurra Sanfeliciana, rilevando in particolare la posizione ir- regolare del calciatore del Torrecuso Palosi Francesco (tesserato per la società San Lo- renzello), e per l’effetto disponendo, a carico dell’odierna società reclamante, la sanzione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe con il punteggio di 0-3.
Con il gravame in trattazione la società Sporting Torrecuso, svolgendo motivi di profi- lo esclusivamente rituale, lamenta il mancato formale inoltro alla medesima del reclamo di prime cure.
Il reclamo non può essere accolto.
Assume portata decisiva, infatti, la considerazione che, non pubblicando il locale Co- mitato Regionale le variazioni di indirizzo delle sedi societarie, l’originaria reclamante non poteva che notificare (come risulta aver fatto) il ricorso presso l’indirizzo di controparte al momento ufficialmente disponibile.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dallo Spor- ting Torrecuso di Torrecuso (Benevento) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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