F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE 98/ESPERIA VIAREGGIO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 17 del 5.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05
RECLAMO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE 98/ESPERIA VIAREGGIO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 17 del 5.11.2004)
La società F.C. Esperia Viareggio, in data 6.11.2004, ha inviato preannuncio di recla- mo con richiesta di copia degli atti del procedimento avverso le decisioni in merito alla ga- ra Unione 98/Esperia Viareggio del 3.10.2004 del Campionato di Eccellenza, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, Com. Uff. n. 17 del 5 novembre 2004, con la quale veniva inflitta alla società Esperia Viareggio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre ad un’ammenda pari ad Euro 350,00.
Alla ricezione della copia degli atti ufficiali, avvenuta in data 1.12.2004, la reclamante
Esperia Viareggio non faceva seguito l’invio dei motivi di reclamo.
Il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 33 n.
2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina l’in- cameramento della tassa.
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