F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA S.S.D. CINIGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CINI- GIANO/MONTORGIALE DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 20 del 25.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05
RECLAMO DELLA S.S.D. CINIGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CINI- GIANO/MONTORGIALE DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 25.11.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Grosseto si pronunziava, su recla- mo proposto dalla A.S. Montorgiali, in merito alla regolarità della partecipazione alla gara di cui in epigrafe da parte del calciatore Seccarecci Matteo, schierato dal Cinigiano, il quale doveva ancora scontare una giornata di squalifica inflitta nella passata stagione sportiva.
L’adito Giudice infliggeva a carico dell’odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara a tavolino per 0-3.
Avverso tale decisione la S.S. Cinigiano proponeva reclamo alla competente Com- missione Disciplinare, prospettando anzitutto l’inammissibilità del reclamo originario della società Montorgiali, siccome proposto, in violazione dell’art. 42, comma 3, C.G.S. (che impone, in effetti, di proporre direttamente alla Commissione Disciplinare i reclami avver- so la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara), al Giudice Sportivo di prime cure.
Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare, rilevando come in effetti la pronunzia in quella sede gravata era stata adottata da organo funzionalmente incompe- tente, riteneva tuttavia di non accogliere l’istanza, riproposta peraltro in questa sede, di annullamento senza rinvio della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provin- ciale di Grosseto, e, acquisiti gli atti del procedimento svoltosi innanzi a detto Giudice, ri- teneva di poter comunque giudicare nel merito.
Conseguentemente, appurata l’effettiva irregolarità della partecipazione del Secca- recci all’incontro di cui sopra, dovendo egli scontare ancora una giornata di squalifica, ri- gettava il reclamo della S.S. Cinigiano e contestualmente infliggeva, di suo, alla menzio- nata società la perdita della gara per 0-3.
Anche l’odierno reclamo della società Cinigiano, fondato essenzialmente sull’asserita inammissibilità del reclamo originario della società Montorgiali in quanto proposto a giudi- ce incompetente, non può trovare accoglimento.
La decisione di merito impugnata, infatti, è stata comunque assunta dal giudice com- petente a decidere, tenendo evidentemente conto, acquisiti tutti i relativi atti, del reclamo originario della Montorgiali.
Pertanto, seppur per il tramite di procedura non del tutto rituale, si è raggiunto lo sco- po sostanziale delineato dalla norma del Codice di Giustizia, senza rilevante violazione dei diritti di difesa.
Siffatte considerazioni appaiono conformi, del resto, ai principi di economia proces- suale e di conservazione degli atti.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla S.S.D. Cinigia- no di Cinigiano (Grosseto) ed ordina l’incameramento della tassa.
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