F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA A.S. NUOVA BAGNAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BAGNAIA/BARCO MURIALDINA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA A.S. NUOVA BAGNAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BAGNAIA/BARCO MURIALDINA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004) Dopo la disputa della gara Nuova Bagnaia/Barco Murialdina del 14.11.2004 (Cam- pionato Regionale di 2ª Categoria) la A.S. Nuova Bagnaia presentava reclamo alla Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio deducendo l’irregolarità della posizione del calciatore Rossi Riccardo, riportato nella distinta di gara come nato il 7.6.1984, in quanto alla gara stessa risultava aver partecipato un calciatore omonimo, na- to il 20.9.1979 (come accertato dall’arbitro sulla base del documento di identità esibito, al- l’atto del riconoscimento, dal calciatore effettivamente utilizzato) non tesserato per la So- cietà Barco Murialdina. Sosteneva infatti la reclamante che nei tabulati presentati dalla predetta Società risultava inserito unicamente il calciatore Rossi Riccardo nato il 7.6.1984, matricola 3524309 e non l’omonimo nato il 20.9.1979. La Barco Murialdina inviava controdeduzioni precisando: a) di aver posto in lista di svincolo suppletiva nell’anno 2003 il calciatore Rossi Riccardo nato il 7.6.1984 e che erroneamente l’ufficio preposto aveva invece svincolato l’omonimo Rossi Riccardo nato il 20.9.1979, pure tesserato con la Barco Murialdina; b) che, in seguito a tale errore materiale, sul tabulato non compariva più il Rossi Riccardo nato nel 1979, mentre vi era rimasto quello nato nel 1984; c) che, nel compilare la distinta di gara, il dirigente accompagnatore aveva copiato gli estremi anagrafici riportati nel tabulato, incorrendo nell’errore di indicazione rilevato dalla reclamante; d) che alla gara aveva in effetti partecipato il Rossi nato nel 1979, come accertato dall’ar- bitro per mezzo della patente di guida esibitagli al momento dell’identificazione. La Commissione Disciplinare, rilevato che l’Ufficio Tesseramento aveva attestato la regolarità del tesseramento per il Barco Murialdina, sin dal 2.11.2002, del calciatore Ros- si Riccardo nato il 20.9.1979, provvedendo contestualmente alla correzione dell’errore materiale verificatosi, per evidente omonimia, nell’operare lo svincolo suppletivo dell’anno 2003, respingeva il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo Nuova Ba- gnaia/Barco Murialdina 0-2. Infliggeva invece alla Barco Murialdina l’ammenda di e 100,00 per trascuratezza nel redigere la distinta di gara e nel controllare tempestivamente la regolarità degli svincoli operati dall’Ufficio Tesseramento e per non essersi attivata per le necessarie correzioni. Avverso la suddetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 44 del 2 dicembre 2004, propo- ne appello la A.S. Nuova Bagnaia, deducendo che, contrariamente a quanto affermato ai primi giudici nella motivazione della delibera impugnata, alla gara in esame aveva preso parte un calciatore non tesserato per la soc. Barco Murialdina e che l’irregolarità della po- sizione del calciatore utilizzato si doveva desumere incontestabilmente dalla comparazio- ne di tre documenti, la distinta di gara, il documento di riconoscimento ed il tabulato della Soc. Barco Murialdina. Infatti, secondo la distinta di gara veniva schierato con il n. 1 il cal- ciatore Rossi Riccardo nato nel 1984, mentre il documento di riconoscimento era riferito a Rossi Riccardo del 1979, effettivamente sceso in campo. Quest’ultimo, dall’esame del ta- bulato, non risultava essere tesserato per la società Barco Murialdina. L’appellante rileva inoltre che la Barco Murialdina non poteva ignorare la circostanza che il calciatore schie- rato in campo non risultava tesserato. L’irregolarità della posizione del calciatore trovereb- be infine conferma nello stesso intervento dell’Ufficio Tesseramento, che ha immediata- mente riconosciuto l’errore, implicitamente ammettendo che il giorno della gara il calciato- re utilizzato dalla soc. Barco Murialdina non risultava regolarmente tesserato. L’appellante chiede pertanto la riforma della decisione impugnata e la condanna del- la soc. Barco Murialdina alla sanzione di perdita della gara. La C.A.F. ritiene che l’appello sia infondato e debba essere respinto. Dall’attestazione dell’Ufficio Tesseramento acquisita agli atti e correttamente posta dai primi giudici a base della loro decisione, si ricava che il calciatore Rossi Riccardo nato il 20.9.1979 (ovvero quello che ha partecipato alla gara in esame) è regolarmente tesse- rato per la Barco Murialdina sin dal 2.11.2002 e che soltanto per un comprensibile errore materiale, dovuto all’omonimia, sulla sua scheda era stato annotato dall’Ufficio lo svincolo da parte della Società, mentre destinatario dello svincolo era l’omonimo nato il 7.6.1984. Il fatto meramente formale che sul tabulato della Barco Murialdina apparissero i dati ana- grafici relativi al calciatore che la stessa società aveva inteso svincolare non vale, ad avvi- so di questa Commissione, ad inficiare la sostanziale validità ed efficacia del tesseramen- to del calciatore interessato a favore della Società Barco Murialdina al momento della dis- puta della gara. Il comportamento tenuto dalla Barco Murialdina non integra pertanto gli estremi della malafede tesa ad utilizzare un calciatore non tesserato, come sostenuto dall’appellante, bensì quelli della negligenza nella redazione della distinta di gara e nel controllo della do- cumentazione relativa al tesseramento, peraltro sanzionata dai primi giudici. La decisione impugnata deve quindi essere confermata, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Nuova Bagnaia di Bagnaia (Viterbo) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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