F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE LICCIARDELLO MATTEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sici- lia – Com. Uff. n. 32 del 17.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05
RECLAMO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE LICCIARDELLO
MATTEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sici- lia - Com. Uff. n. 32 del 17.11.2004)
La società S. Agata Li Battiati ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 inflitta al calciatore Liggiardello Matteo a seguito della gara S. Agata Li Battiati/Fiamma Regalna del 23.10.2004 come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 32 del 17 novembre 2004.
Il reclamo è inammissibile.
La società reclamante nell’appello proposto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti lo svolgimento dei fatti, pertanto il gravame in oggetto non può sfuggire alla de- claratoria di inammissibilità atteso che viene richiesta alla Commissione d’Appello una nuova deliberazione della vicenda e ciò le è precluso ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. quando è chiamata a decidere come Giudice di 3° grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal- la S.S.D. S. Agata Li Battiati di S. Agata Li Battiati (Messina), ai sensi dell’art. 33, comma
1 C.G.S.. Ordina l’incameramento della tassa.
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