F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. VITO/VILLA S. MARIA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. VITO/VILLA S. MARIA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo deliberava di respingere il reclamo proposto dalla Società Villa S. Maria che chiedeva l’assegnazione della vittoria della gara S. Vito 83/Villa S. Maria del 14.11.2004 non disputatasi per impraticabilità del campo, della quale la ricorrente riteneva responsabile la società ospitante S. Vito 83 (C.U. n. 28 del 2 dicembre 2004), disponeva la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva l’appel- lo proposto dalla S.S. Villa S. Maria avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, sottoli- neando come dai chiarimenti forniti dal direttore di gara era possibile evincere che il terre- no di giuoco non fosse praticabile in quanto in ogni sua parte era impossibile far rimbalza- re il pallone per la presenza di pozzanghere causate dall’acqua incessante che continua- va a cadere e che aveva reso praticamente invisibili le linee del terreno di giuoco che era- no state pur segnate dalla società ospitante. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la S.S. Villa S. Maria sostenen- do come fosse stata travolta la stessa procedura di cui all’art. 60 N.O.I.F., in quanto il giu- dizio insindacabile del direttore di gara sulla praticabilità del terreno di giuoco era da rite- nersi effetto da vizio che invalidava l’intero procedimento seguito per l’accertamento della praticabilità e per l’eliminazione delle irregolarità del campo di gioco, se fosse rimasto di- mostrato che tale giudizio era stato reso in contrasto con l’invito che l’arbitro aveva rivolto alla società ospitante di attivarsi per eliminare gli inconvenienti. Chiedeva pertanto l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione della vittoria della ga- ra de quo. L’appello è infondato e va rigettato. Risulta effettivamente dagli atti come lo stesso arbitro avesse invitato, inutilmente, i dirigenti della squadra ospitante, la S. Vito 83, ad adoperarsi per rendere praticabile il ter- reno di gioco e per segnare nuovamente le linee, ma è altrettanto assodato che tale even- tuale intervento sarebbe stato vanificato dalla pioggia incessante che continuava a cade- re per cui, a seguito di tale evento naturale, la gara mai si sarebbe potuta disputare in quel frangente. Di qui l’insindacabilità del giudizio del direttore di gara il quale considerate tutte le si- tuazioni, decretava comunque l’impraticabilità del campo. E tale giudizio risulta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione sia in punto di applicazione della procedura di cui all’art. 60 N.O.I.F. che fattuale. La partita quindi, per giudizio insindacabile dell’arbitro non poteva essere disputata e va quindi ripetuta. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Villa S. Maria di Villa S. Maria (Chieti) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it