F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA SOCIETÀ CLUB AZZURRI BRESCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCINATESE/CLUB AZZURRI BRESCIA DEL 28.11.2004 (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 13.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA SOCIETÀ CLUB AZZURRI BRESCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCINATESE/CLUB AZZURRI BRESCIA DEL 28.11.2004 (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 13.1.2005) Al termine della gara Calcio Calcinatese/Club Azzurri Brescia del 28 novembre 2004, il Presidente della Soc. Club Azzurri Brescia presentava all’arbitro riserva scritta circa la regolarità della gara, rilevando che la stessa non era stata disputata sul campo 1 nel Centro Comunale Bianchi di Calcinate, indicato dal Calcio Calcinatese come destinato al- la disputa delle proprie gare interne, bensì su altro campo in erba sintetica situato nel me- desimo centro sportivo ma denominato campo 2; proponeva quindi reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brescia chiedendo l’applicazione a carico del Calcio Caltinatese della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Il Giudice Sportivo preliminarmente osservava che la riserva scritta presentata dalla reclamante era inefficace perché consegnata all’arbitro dopo il termine della gara e quindi in violazione dell’art. 24 n. 7 lettera a) C.G.S., ed instaurava un procedimento d’ufficio in ordine alla regolarità della gara. Nel merito, rilevava che dagli atti ufficiali si poteva evincere che la Società Calcio Calcinatese, all’atto dell’iscrizione al Campionato di Seconda Categoria, aveva inviato al Comitato di competenza la documentazione attestante l’autorizzazione all’uso di entrambi i campi di gioco, dichiarando di disputare le proprie gare interne sul campo Comunale n. 1 o, in alternativa, sul campo Comunale n. 2, entrambi in via Stazione n. 67 a Calcinato. Rilevava altresì che il Comitato non aveva chiarito la circostanza dell’uso alternativo dei campi n. 1 e n. 2 ed aveva segnalato come campo da impiegare solo il Comunale n. 1. Poiché tale erronea indicazione non era addebitabile alla Società Calcinatese, deliberava la ripetizione della gara. Il Calcio Calcinatese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Co- mitato Regionale Lombardia eccependo preliminarmente l’inammissibilità del reclamo di primo grado per tardività della riserva scritta e sottoscrizione della stessa da parte del Presidente del Club Azzurri, inibito fino al 29.11.2004; nel merito, osservava che il campo sul quale era stata disputata la gara risultava regolarmente omologato e che l’errore for- male del Comitato di non segnalare l’uso alternativo dei due campi di giuoco non aveva avuto influenza alcuna sulla regolarità della gara. Il Club Azzurri Brescia controdeduceva, chiedendo il rigetto del reclamo per i motivi già esposti in primo grado. La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società Calcio Calcinatese aveva indica- to i due campi in questione nel modulo di iscrizione al campionato e che la gara si era svolta regolarmente, riformava la delibera del Giudice Sportivo ripristinando il risultato con- seguito sul terreno di giuoco e precisamente Calcio Caltinatese/Club Azzurri Brescia 4-0. Contro la suddetta delibera ha interposto appello la Soc. Club Azzurri Brescia insi- stendo sulla circostanza che la gara era stata disputata su campo diverso da quello previ- sto nelle indicazioni del Comitato Provinciale di Brescia e pertanto non aveva avuto uno svolgimento regolare. Ha inoltre eccepito che l’omologazione del campo n. 2 è intervenu- ta in epoca successiva alla consegna, da parte della Società Calcio Calcinatese, dei mo- duli di iscrizione al campionato e che di tale omologazione non aveva dato tempestiva no- tizia al Comitato competente, eludendo il disposto dell’art. 26 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La Commissione Disciplinare avrebbe quindi violato e falsamente applicato l’art. 12 C.G.S. anche in relazione agli articoli 26 comma 2 e 27, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché all’art. 29 delle N.O.I.F.. In conclu- sione, chiede l’applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara col risultato di 0- 3 a carico del Calcio Calcinatese. La C.A.F. ritiene che l’appello sia infondato. Si deve rilevare innanzi tutto che il presente procedimento non può essere inquadra- to nella previsione dell’art. 24 comma 7 lettera b) C.G.S. (procedimento sulla regolarità del campo di giuoco su reclamo di parte) poiché il reclamo del Club Azzurri Brescia in pri- mo grado non era stato preceduto da “specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara”. Oggetto del procedimento è pertanto il giudizio sulla regolarità di svolgimento della gara in esame. A tale riguardo, risulta dagli atti ufficiali che la gara si è svolta regolarmente, non essendosi verificato alcun fatto o situazione che ab- bia influito sul regolare svolgimento della gara stessa o che ne abbia impedito la regolare effettuazione. Pertanto non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 12 n. 1 C.G.S.. In particolare per quanto attiene alla regolarità del campo di giuoco, si evince da- gli atti acquisiti al procedimento che il campo sul quale venne disputata la gara era stato tempestivamente omologato in data antecedente lo svolgimento della gara in esame. Ri- sulta infatti che la Soc. Calcio Calcinatese era stata autorizzata dalla Commissione Im- pianti Sportivi in data 15.10.2004 ad utilizzare il campo in erba artificiale denominato campo 2, sito nel “Centro Sportivo Vincenzo Bianchi” di Calcinato. Il mancato compimento da parte del Calcio Calcinatese di adempimenti esclusiva- mente formali non comporta la punizione sportiva di perdita della gara, come previsto dal- l’art. 12 n. 6 lettera c) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Club Azzurri Brescia di Brescia ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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