F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA A.C. MONTEBALDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEBALDINA/VIRTUS VECOMP DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 21/02/05 RECLAMO DELLA A.C. MONTEBALDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEBALDINA/VIRTUS VECOMP DEL 9.1.2005 (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005) Con tempestivo reclamo proposto avanti alla Commissione Disciplinare presso il Co- mitato Regionale Veneto, l’U.S. Virtus Vecomp ha contestato, in relazione alla gara dispu- tata in data 9.1.2005 con l’A.C. Montebaldina, la regolarità della posizione agli effetti del tesseramento del calciatore straniero Gilcimar Da Silva, utilizzato da quest’ultima società nella predetta gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 26 gennaio 2005, l’adita Commissione Di- sciplinare, accertata l’effettiva irregolarità della posizione del suddetto calciatore - in quan- to alla data nella quale è stata disputata la gara de qua la richiesta di tesseramento dello stesso non era ancora stata accettata dall’Ufficio Tesseramento, mentre l’art. 40, comma 11, N.O.I.F. prevede che per i calciatori stranieri l’efficacia del tesseramento decorra dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. (nel caso di specie intervenuta in data 12.1.2005) - in accoglimento del proposto reclamo ha irrogato all’A.C. Montebaldina la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, oltre a quella dell’ammenda di X 52,00. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la me- desima A.C. Montebaldina, richiedendone l’annullamento per il fatto di aver agito, nel far partecipare alla gara in epigrafe indicata il calciatore Da Silva, in perfetta buona fede, re- putando, nell’ignoranza della regola di cui all’art. 40, comma 11, N.O.I.F., che al fine del- l’efficacia e della regolarità del tesseramento del calciatore, ancorché straniero, fosse suf- ficiente la spedizione all’Ufficio Tesseramento dell’accordo di trasferimento dello stesso. Il proposto reclamo appare destituito di ogni fondamento e dovrà pertanto essere in- tegralmente respinto. Appare sufficiente a questa C.A.F., al fine di dimostrare l’infondatezza del gravame, richiamarsi integralmente alle esatte motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare nell’impugnata deliberazione, ribadendo che il disposto dalla norma applicata al caso di specie (art. 40, comma 11, N.O.I.F.) non dà adito ad alcun dubbio interpretativo, né ad al- cuna possibile sua applicazione diversa da quella fatta palese dal senso letterale delle parole in essa utilizzate. Le argomentazioni addotte dalla reclamante, d’altro canto, urta- no palesemente con l’inderogabile principio, che può sintetizzarsi con il noto broccardo ignorantia legis non excusat, talché il fatto di aver ignorato, ancorché in buona fede, una tanto chiara e precisa norma non può certo essere addotto a giustificazione della condot- ta antiregolamentare tenuta dalla società reclamante. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla A.C. Montebaldina di Caprino Veronese (Verona) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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