F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DEL G.S. FROSINONE 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA- LIFICA FINO AL 20.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE CAPRARA LUCA (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 60 del 27.1.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05
RECLAMO DEL G.S. FROSINONE 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA- LIFICA FINO AL 20.12.2007 INFLITTA AL CALCIATORE CAPRARA LUCA (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n.
60 del 27.1.2005)
In data 2.2.2005, il G.S. Frosinone 2000 proponeva ricorso a questa Commissione avverso la squalifica fino al 20.12.2007 inflitta al calciatore Luca Caprara con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al C.U. n. 60 del
27 gennaio 2005, che aveva ridotto la sanzione inflitta al predetto dal Giudice Sportivo. Lamenta in particolare il ricorrente, che la Commissione Disciplinare, pur sollecitata
a dare valenza alle particolari condizioni personali del calciatore in quella circostanza
(grave malattia della mamma), aveva sostanzialmente escluso che tale profilo potesse spiegare efficacia nella fattispecie.
Questa Commissione deve parzialmente dissentire al riguardo e, pur riaffermando che il documentato stato di salute della madre del Caparra, non poteva elidere le conse- guenze sanzionatorie del gesto commesso, pure delle stesse, in relazione alla giovane età del calciatore, poteva tenersi conto.
In relazione a quanto rilevato, e ferma la indiscutibile valenza del referto arbitrale circa lo svolgimento dei fatti, valutata la resipiscenza ed il pentimento del calciatore, appare con- forme alla situazione peculiare di che trattasi ridurre la squalifica del Caprara al 30.6.2006.
Il parziale accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa.
Per questi motivi la C.A.F., accoglie il reclamo del G.S. Frosinone 2000 di Frosinone riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Caprara Luca, fissandola al
30.6.2006. Ordina la restituzione della tassa.
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