F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO 2000/APRILIA DEL 18.12.2004 E LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 300,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE E L’INIBIZIONE FINO AL 21.1.2005 AL SIG. PIACENTINI GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 13.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 28/02/05 RECLAMO DELLA A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO 2000/APRILIA DEL 18.12.2004 E LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI X 300,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE E L’INIBIZIONE FINO AL 21.1.2005 AL SIG. PIACENTINI GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 13.1.2005) L’A.C. Aprilia proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Re- gionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica avverso la regolarità della gara A.S.D. Atletico 2000/A.C. Aprilia di Coppa Lazio Giovanissimi del 18 dicembre 2004, soste- nendo che alla stessa gara avevano partecipato nelle file dell’A.S.D. Atletico 2000 i calciatori Palandro Fabrizio e Marinelli Christian, quest’ultimo utilizzato come assistente dell’arbitro, in posizione irregolare poiché la copia della tessera da essi presentata recava il visto del Co- mitato Provinciale di Roma in data 18.12.2004, data di disputa dellaa gara in questione, in violazione all’art. 61 delle N.O.I.F. che al comma 5 consente la partecipazione alle gare del calciatore sprovvisto di tessera ove risulti che “...la società ha inoltrato al competente orga- no federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento”. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera apparsa sul C.U. n. 29 del 13 gennaio 2005, accoglieva il reclamo infliggendo alla A.S.D. Atletico 2000 la punizione sportiva del- la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di X 300,00, squalificando per una gara i calciatori Palandro Fabrizio e Marinelli Christian e inibendo sino al 28.1.2005 il dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Atletico 2000 Piacentini Giuseppe. Propone ricorso in appello la A.S.D. Atletico 2000 chiedendo l’annullamento della sanzione di perdita della gara ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Rileva l’appellante che i calciatori Palandro e Marinelli hanno preso parte alla gara in questione in virtù di un tesseramento decorrente dallo stesso giorno in cui la gara venne dis- putata e quindi perfettamente regolare ai sensi dell’art. 39 n. 3 delle N.O.I.F.. Deduce altresì l’indebita applicazione, da parte del primo Giudice, dell’art. 61 n. 5 delle N.O.I.F., che regola la diversa ipotesi di partecipazione alle gare di calciatore sprovvisto di tessera federale. Il reclamo è fondato. Dai documenti acquisiti al procedimento si ricava che il 18 dicembre 2004 (data di di- sputa della gara) era stata depositata presso il Comitato Provinciale di Roma la documenta- zione relativa al tesseramento di Marinelli Christian e Palandro Fabrizio a favore della A.S.D. Atletico 2000 e che i predetti calciatori avevano presentato all’arbitro copia di tessera fede- rale vistata, sempre in data 18.12.2004, dal Comitato Provinciale di Roma della F.I.G.C.. Risulta quindi che i predetti erano regolarmente tesserati per la A.S.D. Atletico 2000 in data 18.12.2004, avendo tempestivamente espletato le formalità richieste dall’art. 39 delle N.O.I.F. in materia di tesseramento dei calciatori. Di conseguenza non vi è motivo di applicare, nel caso di specie, il quinto comma dell’art. 61 delle N.O.I.F., che disciplina la diversa ipotesi di calciatore sprovvisto di tessera federale. Si deve pertanto provvedere all’annullamento della decisione impugnata ed al ripristi- no del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Atletico 2000 di Roma, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3-1 conseguito in campo. Dispone la restituzione della tassa versata.
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