• Stagione sportiva: 2004/2005
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AM- MENDA DI e 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA
1, COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.10.2004)
RECLAMO DELL’A.S. LIVORNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e
30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FE- DERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILI- TÀ OGGETTIVA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE LU- CARELLI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Na- zionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)
RECLAMO DEL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE ARBITRALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1
COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 22/11/04
RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AM- MENDA DI e 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA
1, COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.10.2004)
RECLAMO DELL’A.S. LIVORNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e
30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FE- DERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILI- TÀ OGGETTIVA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE LU- CARELLI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Na- zionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)
RECLAMO DEL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE ARBITRALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1
COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 130 del 5 novembre 2004 la Commissione Disci- plinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Cristiano Lucarelli ed alla Società Livorno Calcio l’ammenda di euro 30.000,00 ciascuno, rispettivamente per violazione degli articoli 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S. e per re- sponsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.. Il calciatore era stato deferito alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale per aver rilasciato ad organi di in- formazione, dopo la gara Sampdoria/Livorno del 3.10.2004, dichiarazioni lesive della re- putazione di organismi operanti nell’ambito federale, che negavano altresì il regolare svol- gimento del Campionato; la Società Livorno Calcio a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alle suddette dichiarazioni del proprio tesserato.
Contro la decisione della Commissione Disciplinare proposto ricorso il Procuratore
Federale, il calciatore Cristiano Lucarelli e la Società Livorno Calcio.
Il primo lamenta che i primi giudici, pur avendo evidenziato nella propria motivazione la particolare gravità delle dichiarazioni del Lucarelli, non abbiano ritenuto di dover applicare al calciatore la squalifica per tre giornate di gara, così come richiesto dalla Procura Federale di- nanzi alla Commissione Disciplinare, infliggendogli invece la sanzione dell’ammenda. Secon- do l’appellante, la gravità e delicatezza delle affermazioni dell’incolpato, che per la prima vol- ta, infrangendo tradizioni consolidate, ha indicato situazioni politiche come causa dei risultati sportivi della propria squadra, imporrebbero l’applicazione nei confronti del Lucarelli di una sanzione a carattere “strettamente individuale”. In conclusione, il Procuratore Federale chie- de che la C.A.F. voglia sanzionare il calciatore Cristiano Lucarelli, oltre che con l’ammenda già inflittagli dalla Commissione Disciplinare, anche con almeno tre turni di squalifica effettivi. Il Lucarelli e la Società Livorno eccepiscono preliminarmente la violazione del pro-
prio diritto di difesa assumendo di non essere stati sentiti nel procedimento di primo gra- do, nonostante ne avessero ritualmente fatto richiesta, per un legittimo impedimento del proprio difensore di fiducia.
Nel merito fanno rilevare che le affermazioni del Lucarelli pubblicate sugli organi di stampa riportavano, amplificandole indebitamente, le dichiarazioni rilasciate dal Lucarelli ai microfoni dell’emittente televisiva “Canale 5” nelle quali, prima della libera interpretazio- ne datane dai giornali, non si rileva alcun intento di ledere la reputazione di organi federa- li, ma solamente l’espressione del rammarico del Lucarelli per i risultati della propria squadra, di cui non riusciva a trovare una ragione tecnica. Ad ulteriore affermazione della sanzione, deve poi essere considerato e valutato il ravvedimento dimostrato dal Lucarelli con dichiarazioni pubblicate sul comunicato stampa del 5.11.2004. I ricorrenti chiedono
pertanto che la C.A.F. voglia ridurre equamente le sanzioni inflitte dai primi giudici, in con- siderazione delle circostanze attenuanti che compensano la circostanza aggravante di cui all’art. 4 comma 3 C.G.S..
La C.A.F., previa riunione dei tre procedimenti comer sopra instaurati, per evidenti ra- gioni di connessione, ritiene che tutti gli appelli, essendo infondati, debbano essere riget- tati con incameramento delle tasse versate.
L’impugnazione del Procuratore Federale è imperniata sul principio, per la verità sol- tanto enunciato dal ricorrente e non espressamente codificato, che ad infrazioni di una determinata natura debba necessariamente conseguire l’applicazione di una sanzione a carattere individuale e quindi, nella circostanza, la squalifica del calciatore Lucarelli per tre giornate di gara. L’argomentazione del Procuratore Federale non può essere condivi- sa, poiché in materia di dichiarazioni lesive non esiste nel C.G.S. la predeterminazione delle sanzioni applicabili. Appare quindi assolutamente corretto che la Commissione Di- sciplinare, esercitando la discrezionalità concessale dalle norme regolamentari, abbia scelto di applicare al Lucarelli la sanzione dell’ammenda e non quella della squalifica, la cui efficacia, pur esplicandosi prevalentemente nella sfera individuale del calciatore san- zionato, esplica effetti anche nei confronti della Società di appartenenza, privandola della possibilità di utilizzare il proprio tesserato squalificato. In virtù del suddetto principio, la sanzione dell’ammenda applicata dai primi giudici al Lucarelli ed alla Società Livorno Cal- cio appare adeguata alla gravità dell’infrazione commessa, come delineata nella motiva- zione della Commissione Disciplinare deve essere confermata.
Quanto agli appelli degli incolpati, questa Commissione non ravvisa nello svolgimento del primo giudizio alcuna violazione del diritto di difesa, potendosi rilevare dagli atti che il di- ritto ad essere sentiti personalmente, pur in assenza del difensore, non è stato in alcun mo- do inibito al Lucarelli ed alla Società Livorno, e che il diritto alla difesa tecnica di entrambi ha avuto piena esplicazione mediante il deposito di memoria difensiva. L’eccezione preliminare sollevata dai ricorrenti, anche a voler tralasciare la mancanza di una specifica domanda di annullamento della delibera impugnata, è pertanto infondata e deve essere respinta.
Sulla congruità delle sanzioni pecuniarie inflitte ai due incolpati, si è già detto sopra trattando l’appello del Procuratore Federale. Va ancora rilevato, per rispondere allo speci- fico motivo di impugnazione, che i primi giudici hanno tenuto conto, nel determinare le sanzioni, della condotta complessiva degli incolpati, anche successiva al rilascio delle di- chiarazioni lesive da parte del Lucarelli. In conclusione, la sanzione applicata dalla Com- missione Disciplinare appare adeguata alla natura della violazione contestata e congrua rispetto alla gravità della violazione stessa.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Procuratore Fe- derale, dall’A.S. Livorno di Livorno e dal calciatore Lucarelli Cristiano li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate dall’A.S. Livorno e dal calciatore Lucarelli Cristiano.
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RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AM- MENDA DI e 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA
1, COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.10.2004)
RECLAMO DELL’A.S. LIVORNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e
30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FE- DERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., PER RESPONSABILI- TÀ OGGETTIVA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL CALCIATORE LU- CARELLI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Na- zionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)
RECLAMO DEL CALCIATORE LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 30.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE ARBITRALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1
COMMA 4 E 4 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004)"