F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 APPELLO DELLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. PERUGIA IN ORDINE AL RICONOSCI- MENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GROSSO FABIO AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04
APPELLO DELLA SOCIETÀ RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. PERUGIA IN ORDINE AL RICONOSCI- MENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE GROSSO FABIO AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)
Con la decisione impugnata, la Commissione Vertenze Economiche ha disconosciu- to il diritto della società reclamante ad ottenere, come da istanza in data 1° aprile 2004, il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis N.O.I.F., nella misura ridotta (pari a € 16.000,00) stabilita dal Protocollo di Intesa stipulato in data 5 giugno 2003 tra L.N.P., L.N.D. e S.G.S., in relazione all’esordio in Nazionale A, avvenuto il 30 aprile 2003, del calciatore professionista Fabio Grosso, allora in forza alla A.C. Perugia.
La C.V.E. in particolare, preso atto che il menzionato Protocollo di Intesa prevede che qualora i calciatori di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’art. 99 bis siano già tesserati per la società professionistica tenuta a corrispondere il compenso alla data di entrata in vigore della norma (14 maggio 2002), il compenso stesso (fissato in linea generale in €
103.291,37) è dovuto alla società dilettantistica o di settore giovanile nella misura ridotta di € 16.000,00, ha ritenuto, alla luce della considerazione che la corresponsione del pre- mio, sia pure in tale ridotta misura, è comunque subordinata al ricorrere dei presupposti delle condizioni di fatto e di diritto previste dal richiamato art. 99 bis, di respingere il recla- mo dell’odierna appellante, argomentando, come di seguito specificato, in relazione alla posizione del calciatore Fabio Grosso, che - come accennato - ha esordito in Nazionale A in data 30 aprile 2003 (successivamente quindi al 14 maggio 2002) ma nel Campionato di massima serie già dalla stagione sportiva 2001/02.
Orbene, è avviso della C.V.E. che non basta, per dare seguito alle pretese azionate, che uno dei presupposti indicati dalla norma (convocazione in Nazionale A) si sia verifica- to dopo l’entrata in vigore della medesima, quando l’altro (nel caso di specie l’esordio nel- la massima serie) si sia già verificato, essendo i due detti presupposti in evidente colloca- zione di alternatività.
Il ragionamento della Commissione Vertenze Economiche, contestato dalla società Re- nato Curi Angolana anche muovendo dalla considerazione che nessun doppio esborso si verrebbe a verificare nel caso di specie (atteso che la reclamante non ha potuto comunque chiedere il premio alla carriera per l’esordio in Serie A), merita sostanziale condivisione.
Occorre, infatti, considerare che i due eventi-presupposto del riconoscimento econo- mico equitativo di cui si discute, che trova luogo al momento del coronamento della car- riera di un calciatore in favore di chi ne ha - all’inizio - favorito la crescita professionale, si collocano in posizione evidentemente ed effettivamente alternativa, nel senso che, verifi- catosi uno dei due, i successivi eventi non possono avere alcuna rilevanza giuridica ai fini della detta corresponsione, seppur nella doverosa misura ridotta.
E questo vale anche se il verificarsi del primo presupposto sia intervenuto in un momen- to in cui la norma sul premio alla carriera non faceva ancora parte dell’ordinamento sportivo.
In altri termini, occorre dare spazio all’evidente alternatività in senso fattuale degli eventi individuati dalla norma come base della propria operatività, con le relative ricadute in termini di irrilevanza giuridica del secondo evento-presupposto, in qualsiasi tempo sia occorso il primo evento (che “assorbe” ogni rilevanza del secondo) rispetto all’entrata in vigore della norma di beneficio.
Non assume rilievo, dunque, che nel caso di specie non si verificherebbe il doppio esborso, trattandosi di conseguenza di fatto che non può incidere sull’ordinaria applica- zione della norma in argomento.
Diversamente opinando, non mancherebbero conseguenze aberranti, che sono quel- le accuratamente descritte in prime cure dall’Organo specializzato, dovendosi anche con- siderare che il secondo evento-presupposto può ben verificarsi a notevole distanza di tempo dal primo.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società
Renato Curi Angolana di Città S. Angelo (Pescara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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