F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04 APPELLO DELLA U.S. ROSIA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONO- MICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE CORRADI BERNARDO AI SENSI DEL- L’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 11/10/04
APPELLO DELLA U.S. ROSIA AVVERSO LE DECISIONI SU VERTENZA ECONO- MICA CON LA S.S. LAZIO IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE CORRADI BERNARDO AI SENSI DEL- L’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 31/D del 7.6.2004)
La U.S. Rosia ha adito la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dalla S.S. Lazio S.p.A. il pagamento del cd premio alla carriera ai sensi dell’art. 99 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in relazione al calciatore Bernardo Corradi.
La società reclamante ha premesso in fatto che il predetto calciatore era stato da essa tesserato per la stagione sportiva 1992-1993 e 1993-1994 e che ha esordito nel Campionato di Serie A nella stagione sportiva 1999-2000, in occasione della gara La- zio/Cagliari, disputata il 30 agosto 1999 come tesserato per il Cagliari Calcio S.p.A., e che, nella stagione 2002/2003, è stato tesserato dalla S.S. Lazio ed è stato convocato per la Nazionale A disputando la gara Italia/Portogallo il 12 febbraio 2003. In diritto la so- cietà reclamante ha dedotto che l’art. 99 bis deve essere interpretato nel senso della esclusiva rilevanza dell’evento che si verifica per primo (esordio in Serie A ovvero con- vocazione, con lo status di professionista, per la Nazionale A o per la Nazionale Under
21) solo quando tali eventi si verificano entrambi quando il calciatore è tesserato per la medesima società.
Il suo diritto ad ottenere il premio previsto dal citato art. 99 bis deriverebbe dalla cir- costanza che il calciatore Corradi che ha esordito in Serie A allorché la disposizione ora citata non era ancora entrata in vigore è stato convocato per la Nazionale A successiva- mente all’entrata in vigore di detta norma.
La S.S. Lazio non avrebbe adempiuto, nonostante i numerosi solleciti, al pagamento della indennità in questione ammontante ad Euro 103.219,37.
La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del 7 giugno 2004, n. 31/D, ha respinto il reclamo. La U.S. Rosia appella tale decisione.
L’appello è infondato.
La Commissione Vertenze Economiche correttamente ha rilevato che il cd premio alla carriera scatta con il verificarsi di uno dei due eventi alternativamente (esordio in Serie A ovvero convocazione, con lo status di professionista, per la Nazionale A o per la Nazionale Under 21. La norma non dà adito alla diversa interpretazione prospettata dal- la società appellante, ancorando il diritto alla indennità in parola al primo, in ordine tem- porale, dei due eventi configuranti come suoi presupposti e solo a questo. L’espressione
“ovvero” è determinante per tale letterale interpretazione. Alla U.S. Rosia pertanto non spetta l’indennità in questione giacché l’esordio nel campionato di Serie A del calciatore Corradi è avvenuto allorché la norma di cui si è chiesta l’applicazione non era ancora entrata in vigore.
L’appello va quindi respinto.
La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Rosia di Rosia (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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